IMU: autoliquidazione – acconto entro il 16/06 e saldo entro il 16/12
A decorrere dall’anno 2020, la IUC l’Imposta Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020).
L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge di bilancio 2020 n. 160.
Per l'anno 2023 sono previste due rate per il pagamento dell'IMU le cui scadenze sono così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2023
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2023
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.
Per il pagamento dell'imposta il comune ha messo a disposizione del contribuente un servizio di supporto e assistenza online per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria, accessibile al seguente link:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=C466
L'utilizzo del predetto servizio, solleva il Comune da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dal suo utilizzo e da qualunque interpretazione della normativa di riferimento. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza delle aliquote e dei calcoli prima di procedere con il pagamento.
L'Imposta Municipale Unica è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Due rate con scadenza 16 giugno 2023 e 16 dicembre 2023